(massima n. 1)
In tema di trasporto aereo, la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia dimostrato nella sua esistenza ontologica (pur non essendo suscettibile di prova nel quantum), mentre se tale certezza non sussiste il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa.