Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3500 del 6 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il criterio equitativo è il potere di liquidare il danno secondo equità, attribuito al giudice tutte le volte in cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare ex art. 1226 c.c., utilizzabile nel caso delle azioni di responsabilità contro gli amministratori di società esperite in sede fallimentare, in particolare laddove si riscontri la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili.

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