(massima n. 1)
In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, lo strumento convenzionale applicabile alla richiesta proveniente dalla Repubblica di San Marino, avente ad oggetto l'esecuzione di un sequestro preventivo a fini di confisca, è la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato e sul finanziamento del terrorismo, stipulata a Varsavia il 16 maggio 2005, a termini della quale la trasmissione diretta della richiesta tra le diverse Autorità giudiziarie è consentita solo in presenza del presupposto dell'urgenza, e non la Convenzione bilaterale di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata a Roma il 31 marzo 1939 e ratificata con legge 6 giugno 1939, n. 1320, che disciplina la diversa materia della richiesta di cooperazione giudiziaria a scopo probatorio.