Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 33844 del 23 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta negligente dell'assicuratore (c.d. mala gestio impropria) nei confronti del terzo danneggiato comporta esclusivamente l'obbligo di pagamento di somme eccedenti il massimale a titolo di interessi o maggior danno ex art. 1224 c.c., ma non il pagamento di capitale eccedente il massimale.

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