(massima n. 1)
La condotta negligente dell'assicuratore (c.d. mala gestio impropria) nei confronti del terzo danneggiato comporta esclusivamente l'obbligo di pagamento di somme eccedenti il massimale a titolo di interessi o maggior danno ex art. 1224 c.c., ma non il pagamento di capitale eccedente il massimale.