(massima n. 1)
La richiesta del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., deve essere adeguatamente supportata da specifici elementi giustificativi del reimpiego del denaro e non può essere fondata su generiche affermazioni di difficoltà economiche. La mancata allegazione di tali elementi impedisce il riconoscimento del maggior danno.