Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19089 del 11 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di indennitā di espropriazione, la liquidazione del maggior danno da ritardo per le obbligazioni di valuta č disciplinata dal diritto nazionale che ne consente la liquidazione ex art. 1224, comma 2, c.c., qualora il soggetto espropriato ne abbia dato adeguata prova.

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