Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14579 del 30 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei procedimenti riguardanti il pagamento dei compensi per prestazioni professionali rese dall'avvocato, gli interessi ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. decorrono dalla messa in mora, che coincide con la data di proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non dalla data di liquidazione da parte del giudice, anche se quest'ultima č effettuata in una misura inferiore a quanto richiesto dal creditore.

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