(massima n. 1)
In materia di compensi professionali per prestazioni forensi, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. decorrono dalla data della messa in mora, che coincide con la proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non dalla data della liquidazione effettuata dal giudice.