Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5535 del 2 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta di riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 cod. civ. nell'ipotesi di restituzione di indebito può essere accolta solo se la parte interessata offre una prova specifica del danno patrimoniale superiore a quello coperto dagli interessi legali, non essendo sufficiente il mero trascorrere del tempo tra il pagamento indebito e la sua restituzione.

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