(massima n. 1)
Gli interessi moratori rilevano ai fini della determinazione del tasso usurario, ma non si sommano agli interessi corrispettivi ai medesimi fini. Il superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi moratori non determina la gratuitą del contratto, ma comporta l'applicazione degli interessi moratori nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, come previsto dall'art. 1224 c.c.