Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 32168 del 12 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Al credito fatto valere dall'INAIL - in via di regresso - nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non si applica l'art. 429 c.p.c., in quanto esso ha autonoma finalitą di recupero delle somme erogate in favore dell'assicurato, diversamente dall'azione di surroga di cui all'art. 1916 c.c., e quindi non configura un credito di lavoro; esso costituisce invece credito di valuta soggetto al regime di cui all'art. 1224 c.c., per cui al creditore che li richieda devono essere riconosciuti gli interessi di mora, salvo il maggior danno, se provato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.