(massima n. 1)
Al credito fatto valere dall'INAIL - in via di regresso - nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non si applica l'art. 429 c.p.c., in quanto esso ha autonoma finalitą di recupero delle somme erogate in favore dell'assicurato, diversamente dall'azione di surroga di cui all'art. 1916 c.c., e quindi non configura un credito di lavoro; esso costituisce invece credito di valuta soggetto al regime di cui all'art. 1224 c.c., per cui al creditore che li richieda devono essere riconosciuti gli interessi di mora, salvo il maggior danno, se provato.