(massima n. 1)
Nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato, il concetto di "mala gestio" non trova applicazione, essendo rilevante solo nell'ambito del rapporto tra assicuratore e assicurato. In questo contesto, qualsiasi ritardo nel pagamento dell'indennizzo rientra semplicemente nella fattispecie della mora debendi, con la conseguente applicazione dell'art. 1224 c.c.