(massima n. 1)
Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito si distinguono dagli interessi moratori regolati dall'art. 1224 c.c. e rappresentano una compensazione del pregiudizio derivante dalla temporanea indisponibilitą dell'equivalente pecuniario del danno subito. Nell'attribuzione degli interessi compensativi, il giudice di merito non commette ultrapetizione, anche in grado d'appello, qualora non siano espressamente richiesti.