Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22110 del 5 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., non costituisce una conseguenza automatica del ritardo nell'adempimento, ma richiede l'allegazione specifica dei fatti costitutivi della pretesa. La domanda di risarcimento del maggior danno deve essere espressamente e specificamente formulata dall'attore.

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