(massima n. 1)
Nel caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice. La disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale tra il professionista e l'ente pubblico territoriale, conformemente alla formulazione letterale di artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002.