Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20049 del 22 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice.  La disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale tra il professionista e l'ente pubblico territoriale, conformemente alla formulazione letterale di artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002.

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