(massima n. 1)
L'indennitā di espropriazione costituisce un debito di valuta, per il quale il tempo trascorso tra la maturazione del credito e la decisione giustifica solo il riconoscimento degli interessi legali, ma non la rivalutazione automatica dell'importo liquidato. Il risarcimento del maggior danno per ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., richiede una specifica domanda e la prova del pregiudizio subito, anche in via presuntiva, purché venga allegato che durante la mora il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi č risultato superiore al saggio degli interessi legali.