(massima n. 1)
In materia di obbligazioni pecuniarie, il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., rispetto a quello giā coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti, č in via generale riconoscibile in via presuntiva per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento nella eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno.