Cassazione civile Sez. V sentenza n. 17389 del 24 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di obbligazioni pecuniarie, il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., rispetto a quello giā coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti, č in via generale riconoscibile in via presuntiva per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento nella eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno.

(massima n. 2)

La disciplina speciale in materia di interessi moratori nell'ambito tributario (art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973) implica che il maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., sia riconoscibile anche nel caso delle obbligazioni tributarie sulla base della differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato e gli interessi legali determinati ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973.

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