(massima n. 1)
Nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., può ritenersi esistente in via presuntiva quando durante la mora il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali o quando il creditore rivesta la qualità di imprenditore e dimostri che ha fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme) in conseguenza dell'inadempimento.