(massima n. 1)
In materia di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, che vieta di sottoporre la persona consegnata a procedimento penale o a misura privativa della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale la stessa è stata concessa, non può essere fatta valere dopo che le autorità dello Stato estero hanno prestato assenso all'estensione della consegna per i fatti ulteriori, in quanto, per effetto di tale assenso, è venuta meno l'attualità del vizio.