(massima n. 1)
In tema di estradizione attiva, l'ordinanza con cui la Corte di appello, in applicazione del principio di specialitā, operante per effetto del divieto di estradizione sancito da trattati internazionali o da condizioni apposte al provvedimento con cui si fa luogo alla consegna, dispone la sospensione del processo per i fatti ad essa anteriori, diversi da quelli per i quali questa č avvenuta e contestualmente dā impulso alla richiesta di estensione dell'estradizione costituisce, "in parte qua", provvedimento non impugnabile. (Fattispecie relativa ad estradizione attiva, concessa dalla Repubblica Dominicana in base al Trattato concluso in data 13 febbraio 2019, ratificato con legge 18 maggio 2021, n. 78, mediante decreto che condizionava la consegna alla circostanza che il consegnato in nessun caso fosse giudicato per fatti diversi da quelli che avevano motivato la sua estradizione).