(massima n. 1)
In tema di estradizione attiva, l'Autorità giudiziaria italiana, a fronte della pendenza di una richiesta di estensione dell'estradizione, può disporre la sospensione del processo in alternativa alla pronuncia di una sentenza di improcedibilità per il reato ulteriore oggetto di tale richiesta, a condizione che la sospensione sia necessaria in funzione di tale procedura di cooperazione, che siano prospettabili cadenze temporali ragionevoli in ordine al suo svolgimento e che, nell'ordinanza di sospensione, sia data puntuale indicazione di tali circostanze. (Fattispecie relativa all'applicazione dell'art. 10 del Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, ratificato con legge 11 ottobre 2018, n. 125, la cui formulazione è simile a quella dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957).