(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la privazione della libertā personale, patita in via provvisoria ex artt. 715 e 716 cod. proc. pen. nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi senza l'adozione di una sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, non determina, "ex se", l'ingiustizia della detenzione, posto che al giudice nazionale č riconosciuta una base di giudizio ridotta e, ove la domanda di estradizione non sia stata presentata dallo Stato estero, la verifica delle condizioni legittimanti la restrizione della libertā attiene al solo presupposto del pericolo di fuga.