(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, sono requisiti sufficienti a integrare le condizioni richieste dagli artt. 716 e 715, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della convalida dell'arresto effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria, la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con indicazione del provvedimento restrittivo della libertā personale emesso in relazione a uno specifico titolo di reato, pur in assenza della descrizione del fatto, e il pericolo di fuga. (In motivazione, la Corte ha affermato che non č deducibile in tale fase della procedura la prescrizione del reato cui si riferisce il mandato di arresto).