(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, l'insussistenza di ragioni ostative alla pronuncia di una sentenza favorevole, richiesta dall'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. per l'adozione della misura coercitiva volta ad assicurare la consegna, va apprezzata con giudizio delibativo allo stato degli atti, essendo riservato alla successiva fase di merito ogni eventuale accertamento integrativo.