Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15113 del 20 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione processuale passiva, in virtł dell'art. 20, lett. a) e b), della Convenzione di estradizione Italia-Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, ratificata e posta in esecuzione con legge 19 febbraio 1992, n. 219, il sequestro di beni da consegnare allo Stato richiedente postula che gli stessi siano connessi al reato oggetto della domanda estradizionale, costituendone mezzi di prova od oggetti da esso provenienti, questi ultimi intesi, conformemente al disposto dell'art. 714, comma 1, cod. proc. pen., quali corpo del reato o cose ad esso pertinenti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.