(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, disposto d'urgenza dalla polizia giudiziaria nell'ambito di una procedura estradizionale, deve essere convalidato dalla corte d'appello, la quale č tenuta a motivare, sulla base della normativa convenzionale, nonché della previsione dell'art. 714, comma 1, cod. proc. pen., ove non derogata, in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenzialitą tra i beni oggetto di apprensione e il reato di cui alla richiesta di estradizione, mediante la valutazione delle esigenze probatorie prospettate dall'autoritą estera richiedente. (Fattispecie in tema di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria nell'ambito di una procedura estradizionale instaurata dagli Stati Uniti d'America). (Diff.: Sez. 6, n. 2328 del 1995, Rv. 202821 - 01).