(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, la Corte di appello, nel verificare la sussistenza di ragioni ostative alla pronuncia di una decisione favorevole alla consegna che precludono, ex art. 714, comma 3, cod. proc. pen., l'adozione di una misura coercitiva finalizzata ad assicurarne l'esecuzione, č tenuta a valutare se, sulla base di elementi oggettivi ed attendibili, sussiste il rischio che il consegnando sia sottoposto, nello Stato richiedente, a trattamenti inumani o degradanti. (Fattispecie relativa a istanza di revoca della misura cautelare disposta in relazione ad estradizione richiesta dalla Federazione Russa, in cui la Corte ha demandato al Giudice di rinvio una nuova valutazione, che tenesse conto dell'avvenuta espulsione dal Consiglio d'Europa dello Stato richiedente, del suo recesso dalla CEDU, nonché dell'incremento, attestato da fonti aperte affidabili, dei casi di persecuzione giudiziaria avvenuti nel medesimo Paese).