(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, č legittima l'ordinanza con cui la Corte di appello, a seguito del provvedimento ministeriale di rinvio dell'esecuzione della consegna fino alla cessazione dello stato detentivo dell'estradando per esigenze di giustizia interna, dispone la sospensione - e non la revoca - della misura cautelare coercitiva applicata a fini estradizionali, con successivo automatico suo ripristino al venir meno del titolo che ha determinato il rinvio, salva restando l'osservanza del termine di durata massima delle misure coercitive previsto dall'art. 714, comma 4-bis, cod. proc. pen.