(massima n. 1)
In tema di procedimento estradizionale, la violazione dell'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al trattamento carcerario al quale l'estradando sarā sottoposto nello Stato richiedente, non č deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, né spetta alla Corte esaminare tale punto "ex officio", coinvolgendo esso valutazioni e accertamenti di merito, che necessariamente devono essere effettuati dalla Corte di appello. (In motivazione la Corte ha precisato che il controllo esteso al "merito" di cui all'art. 706 cod. proc. pen. č in ogni caso limitato all'esame "cartolare" delle informazioni giā acquisite nel giudizio ex art. 704 cod. proc. pen.).