(massima n. 1)
Non č di ostacolo all'estradizione richiesta dallo Stato estero, per contrarietā ai principi fondamentali, ex art. 705, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., il fatto che la condanna per cui č stata domandata la consegna sia stata pronunciata sulla base di atti acquisiti, nell'ambito di un giudizio celebrato in forma abbreviata, in violazione delle regole di utilizzabilitā proprie di tale rito, dal momento che i diritti fondamentali - tra cui rientra il diritto al contraddittorio nella formazione della prova - possono essere variamente garantiti dai vari sistemi processuali nazionali.