Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23262 del 3 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione passiva, non può essere addotta quale motivo ostativo alla consegna l'avvenuta prescrizione ove siano in contestazione crimini contro l'umanità, i quali offendono gli interessi transnazionali e violano lo "jus cogens", ovvero quelle norme di diritto vivente considerate da tutti gli Stati universalmente vincolanti, che, poste al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalgono su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, essendo incorporate nell'ordinamento interno dall'art. 10 Cost. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal governo uruguaiano nei confronti di un cittadino di quel Paese, all'epoca militare, indagato per l'omicidio di un oppositore del regime deceduto a cagione delle torture subite, nella quale la Corte ha rilevato che il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è affermato anche dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, ratificato dall'Uruguay, ed ha evidenziato che l'art. 4 legge 14 luglio 2017, n. 110, esclude che possa essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri indagati o condannati all'estero per fatti integranti tortura).

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