Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15109 del 12 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione per l'estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Turchia, sussiste il rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in particolare, con riguardo ai soggetti di etnia curda affiliati a partiti di opposizione, in quanto plurime e affidabili fonti sovranazionali dimostrano la sussistenza di sistematiche violazioni dei diritti umani nelle carceri, di torture e maltrattamenti nonché della compromissione, nel sistema giudiziario turco, del diritto di difesa e dell'indipendenza della magistratura in ordine all'equo processo, dimostrando altresì che non può attribuirsi rilievo al ritiro della sospensione dell'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che era stata disposta, in quello Stato, nel luglio 2016. (In motivazione, la Corte ha richiamato la sentenza della CGUE, Grande Sezione del 18 giugno 2024, Generalstaatsanwaltschaft Hamm c. Turchia, C352/22, sulla necessità che, nei rapporti con la Turchia, l'autorità competente dello Stato membro richiesto non si limiti a prendere atto delle rassicurazioni del Governo richiedente, ma consideri elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati).

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