(massima n. 1)
In tema di estradizione processuale, quando manca un Trattato di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente, l'Autoritą giudiziaria italiana, ai sensi dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente.