Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2908 del 10 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione processuale, quando manca un Trattato di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente, l'Autoritą giudiziaria italiana, ai sensi dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente.

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