(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, l'Autoritā giudiziaria degli Stati Uniti d'America - tenuti, in forza della loro Costituzione, al rispetto dei trattati internazionali - č vincolata al principio di specialitā previsto dall'art. XVI del Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Stati Uniti del 13 ottobre 1983, in base al quale lo Stato richiedente, in assenza del consenso dello Stato richiesto o di comportamenti concludenti della persona estradata, č obbligato a non detenere, giudicare o punire quest'ultima per fatti, commessi prima della consegna della persona, diversi da quelli per i quali l'estradizione č stata concessa.