(massima n. 1)
In tema di estradizione verso l'estero, si configura la condizione ostativa del rischio per i diritti fondamentali della persona, ai sensi degli art. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ove nello Stato richiedente, coinvolto in un conflitto armato in atto, sia applicata la legge marziale e non siano offerte specifiche rassicurazioni in ordine alle condizioni detentive che saranno assicurate all'estradando. (Fattispecie relativa alla richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica ucraina nei confronti di una persona di nazionalitą russa, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello per non avere valutato i rischi per la incolumitą e la grave compromissione delle garanzie dell'estradando conseguente alle introdotte modifiche del codice di rito, con riguardo alla durata della carcerazione preventiva ed al controllo giurisdizionale sulla sua applicazione).