Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8929 del 28 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione per l'estero, la tardiva trasmissione della richiesta di consegna da parte della Repubblica del Perù, dopo l'esecuzione dell'arresto, non dà luogo a nullità della procedura estradizionale, né denota per sè sola la sopravvenuta mancanza di interesse dello Stato richiedente, posto che il Trattato di estradizione fra Italia e Perù, ratificato con legge 3 maggio 2004, n. 135, non contiene alcuna previsione in tal senso, salva restando la cessazione della misura cautelare al decorso del termine di novanta giorni.

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