(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, la tardiva trasmissione della richiesta di consegna da parte della Repubblica del Perù, dopo l'esecuzione dell'arresto, non dà luogo a nullità della procedura estradizionale, né denota per sè sola la sopravvenuta mancanza di interesse dello Stato richiedente, posto che il Trattato di estradizione fra Italia e Perù, ratificato con legge 3 maggio 2004, n. 135, non contiene alcuna previsione in tal senso, salva restando la cessazione della misura cautelare al decorso del termine di novanta giorni.