(massima n. 1)
La disciplina del mutuo riconoscimento delle sentenze emesse dagli Stati membri riguarda le sentenze di condanna e non quelle di assoluzione, non specificamente regolamentate dalle norme internazionali e convenzionali e dai principi generali di diritto internazionale, dovendo essere applicati gli artt. 696-bis e ss. cod. proc. pen. che si fondano sul nesso riconoscimento-esecuzione delle decisioni e non essendo prevista l'esecuzione per le sentenze di assoluzione. (Fattispecie in materia di richiesta di riconoscimento della sentenza di assoluzione ai fini dello scomputo del presofferto cautelare ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen.).