Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8993 del 1 febbraio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

 Le spese di custodia cautelare sono disciplinate dall'art. 692 c.p.p. e non seguono necessariamente la sorte delle diverse spese processuali (contemplate in una pluralitą di altre norme, a seconda delle diverse fasi e gradi del processo), tanto che, anche in caso di patteggiamento, le spese di mantenimento in carcere dell'imputato devono essere in ogni caso poste a suo carico, a prescindere dalla sanzione concordata, proprio in considerazione della loro diversa natura rispetto alle spese processuali e, pertanto, del fatto che non possa applicarsi l'esclusione, per le condanne che non superano gli anni due di reclusione, l'esclusione prevista dall'art. 445 c.p.p., comma 1, codice di rito. 

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