(massima n. 1)
In tema di procedimento di sorveglianza, il difensore del condannato che deduca la violazione del diritto di difesa per aver potuto partecipare solo telefonicamente all'udienza a distanza, a causa del malfunzionamento del "link" inviatogli dalla cancelleria per accedere all'aula di udienza virtuale, č tenuto ad allegare elementi (ad esempio una attestazione della D.G.S.I.A., ovvero la relazione di un proprio consulente informatico) da cui dedurre che il mancato collegamento non fosse imputabile a causa a lui ascrivibile. (In motivazione la Corte ha, altresė, rilevato che nel caso di specie il ricorrente non aveva formalizzato, nel corso dell'udienza, alcuna eccezione in merito al pregiudizio del diritto di difesa derivante dal forzato utilizzo del canale alternativo di comunicazione).