(massima n. 1)
La competenza a sovrintendere all'esecuzione della misura di sicurezza personale disposta successivamente al giudizio di cognizione spetta, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., al magistrato di sorveglianza che l'ha disposta, nel caso in cui, nonostante la formale dichiarazione di residenza da parte dell'interessato in luogo diverso da quello di emissione del provvedimento, si accerti l'assenza, in quel luogo, di una residenza o di un domicilio effettivo.