(massima n. 1)
In tema di esecuzione, non rientrano nelle attribuzioni del giudice le questioni concernenti l'applicazione o la disapplicazione di sanzioni amministrative accessorie, non essendo esse equiparabili alle pene accessorie, per le quali sussiste la competenza residuale di cui all'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di richiesta di un permesso di guida ex art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, avanzata dal condannato al quale era stata sospesa la patente).