(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione, adito per la restituzione di cose sequestrate, è tenuto, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà delle stesse, a rimettere gli atti al giudice civile, mantenendo il sequestro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 263, comma 3, e 676, comma 2, cod. proc. pen., anche in mancanza della formale pendenza della lite, purché, in tal caso, dia adeguata motivazione della serietà della potenziale controversia. (Fattispecie in tema di istanza di restituzione del bene in sequestro formulata da taluni comproprietari, in cui la Corte ha escluso che la nozione di "potenziale controversia" potesse ricomprendere la prospettiva ipotetica di abuso del diritto da parte di chi si era visto accogliere la richiesta di restituzione non sottoscritta dagli altri, ottenendo così la disponibilità del bene).