(massima n. 1)
Con riferimento alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, sebbene il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non possa disporre la confisca non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius, cionondimeno all'omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.