(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione, richiesto della revoca della sentenza per sopravvenuta abolitio criminis, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., non può ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, né può valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, ma deve pur sempre accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, a tal fine, può effettuare una sostanziale ricognizione del quadro probatorio già acquisito nonché utilizzare elementi che - irrilevanti al momento della sentenza - siano divenuti determinanti, in virtù del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione oggetto di contestazione. Dunque, per definire la questione della revoca per abolitio criminis, ex art. 673 cit., la delibazione del giudice dell'esecuzione deve riguardare il confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme dell'eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che detto confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie.