(massima n. 1)
Laddove la continuazione concerna sentenze che abbiano definito il procedimento con rito ordinario o abbreviato e sentenze di patteggiamento, la norma cui fare riferimento č l'art. 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.; essa, nel prevedere, anche in questa ipotesi, la possibilitą di applicazione del concorso formale o del reato continuato, esclude la necessitą di un nuovo accordo tra le parti e attribuisce al giudice dell'esecuzione gli stessi poteri di rideterminazione della pena unica esercitabili in caso di applicazione della disciplina della continuazione tra reati giudicati con pił sentenze di condanna emesse in esito a giudizi svolti con forme diverse da quelle di cui all'art. 444 cod. proc. pen. Trovano, quindi, piena applicazione i limiti che al potere in questione sono fissati dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 78 cod. pen.