(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalitą esecutive. (Fattispecie relativa ad un'istanza con la quale il condannato, rilevata una discrasia tra il dispositivo della sentenza e la sua motivazione, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di chiarire in relazione a quali reati fosse stato riconosciuto l'istituto della continuazione).