(massima n. 1)
Per il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di esecuzione, č necessario verificare la sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitā delle violazioni e del bene protetto, la contiguitā spazio-temporale, le singole causali, le modalitā della condotta e la sistematicitā delle abitudini di vita. Non č sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici se i successivi reati risultano comunque frutto di determinazione estemporanea. Tale accertamento č rimesso alla valutazione del giudice di merito ed č insindacabile in sede di legittimitā se sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.