(massima n. 1)
In tema di esecuzione, la richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado ritualmente impugnata con atto non pervenuto per caso fortuito non imputabile all'imputato o al suo difensore, deve essere riqualificata come richiesta di accertamento della non esecutivitą della sentenza, di competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.