Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40791 del 8 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il disposto dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., per effetto del quale, nel caso di restituzione nel termine concessa ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente le modifiche apportate dall'art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, non č suscettibile di estensioni analogiche "in malam partem". (Fattispecie in cui la Corte ha affermato l'impossibilitā di applicare analogicamente l'indicata sospensione dei termini di prescrizione al caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia accertato, a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non č esecutiva per omessa notificazione dell'estratto contumaciale e abbia disposto la rinnovazione dello stesso).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.