(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., per effetto del quale, nel caso di restituzione nel termine concessa ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente le modifiche apportate dall'art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, non č suscettibile di estensioni analogiche "in malam partem". (Fattispecie in cui la Corte ha affermato l'impossibilitā di applicare analogicamente l'indicata sospensione dei termini di prescrizione al caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia accertato, a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non č esecutiva per omessa notificazione dell'estratto contumaciale e abbia disposto la rinnovazione dello stesso).