(massima n. 1)
In tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può fondarsi sugli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, in assenza di dati oggettivi di segno contrario, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti. (Fattispecie relativa ad un incidente di esecuzione proposto, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., da una condannata straniera nei cui confronti era stato redatto nel corso delle indagini preliminari un verbale di identificazione, da lei sottoscritto, nel quale si dava atto che ella comprendeva la lingua italiana).